REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Assise di Modica in persona dei sig.ri giudici:
dott. Vincenzo Ignaccolo dott. Andrea Reale
sig. Maltese Raffaele sig.ra Cassisi Elena sig. Ivan Di Rosa sig.ra Alessia Reale
presidente giudice togato giudice popolare giudice popolare giudice popolare giudice popolare
all'udienza pubblica del 28.1.2017 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura la seguente
SENTENZA
nel procedimento penale iscritto al n. 1/2016 R.G.N.G.
CONTRO
Frate Giovanni da Pistoia, n. a Pistoia il 10.6.1434, elettivamente domiciliato presso difensori di fiducia avv.ti Paola Burragato e Graziana Fumari del foro di Modica.
-LIBERO PRESENTE-
Vicerè Lopez Ximenes de Urrea, n. a Madrid il 7.11.1425, elettivamente domiciliato presso il difensore di fiducia avv.to Adriano Falsane del foro di Modica.
-LIBERO ASSENTE-
Padre Pietro Arimondi, n. a Modica il 10.4.1424, elettivamente domiciliato presso il difensore di fiducia Giulia Vicari del foro di Modica.
-LIBERO PRESENTE-
Padre Giuseppe Antinori, n. a Modica il 28.6.1442, elettivamente domiciliato presso il difensore di fiducia avv.to. Giorgia Cerruto.
-LIBERO ASSENTE
IMPUTATI
A)-del delitto p. e p. dagli artt. 11O c.p, - 1 commi 2 e 3 L. n. 962/1967 perché, in concorso fra loro, al fine di distruggere in tutto o in parte un gruppo religioso, mediante pubblici
sermoni e con le modalità di cui al capo B) nonché abusando della riverenza del popolo, compivano atti diretti a cagionare la morte di n. 360 ebrei della Contea di Modica, che effettivamente avveniva in data 15 agosto 1474;
Con l'aggravante di avere determinato la morte di n. 360 persone.
A Modica in epoca anteriore e prossima al 15 agosto 1474, data d_el la morte delle persone offese.
B)-del delitto p. e p. dagli artt. 11O c.p. e 8 L. n. 962/1967 perché, in concorso fra loro, pubblicamente ed attraverso orazicmi nelle .. pubbliche piazze, istigavano il popolo a commettere il delitto di cui al capo A).
A Modica in epoca anteriore e prossima al 15 agosto 1474 .
Con l ' inte rvento del Pubblico Ministero, rappresentato dalla dott. Valentina Botti e dalla dott.ssa Giulia Bise llo .
Con la partecipazione della parte civile costituita:
Baruc Triolo , in proprio e quale presidente e legale rappresentante della Carta Delle Giudecche di Sic ilia , corrente in Catania, rappresentati e difesi da ll' avv.to Antonino Pirrè del foro di Modica, elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso,
le parti hanno concluso come segue:
il pubblico ministero ha chiesto le condanne all ' ergastolo per Frate Giovanni da Pistoia , ad ,
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Arirnondi e per Padre Pietro Antinori ed alla pena U
ritenuta d1 gmst1Z1a per il V1cere Lopez Xunenes de Urrea ; (\
il difensore di parte civile ha chiesto condanna di tutti gli imputati alle pene di legge ed al risarcimento dei danni, compresa la rifusione delle spese processuali, come da comparsa conclusionale e nota spese depositate;
i difensori degli imputati hanno chiesto l' asso luzione dei rispettivi assistiti perché il fatto non sussiste, l ' av v.to Adriano Falsane per il Viceré Lopez Ximenes de Urrea, in subordine, in caso di co ndanna , ha chiesto applicarsi il minimo della pena.
IN FATIO ED IN DIRITTO
Frate Giovanni da Pistoia, il Viceré Lopez Ximenes de Urrea, Padre Pietro Arimondi e Padre Giuseppe Antinori sono stati tratti a giudizio innanzi a questa Corte per rispondere dei reati trascritti nell'intestazione, giusta decreto del 12.12.2016 emesso all'esito di udienza preliminare.
Il processo, registrata la costituzione di parte civile di Baruc Triolo, in proprio e quale Presidente della Carta Delle Giudecche di Sicilia, corrente in Catania, è stato celebrato in unica udienza in data 28.1.2017.
"
L'istruzione dibattimentale si è sviluppata attraverso l'espletamento delle prove orali (esame
di testimoni ed imputati) richieste dalle parti ed ammesse dalla Corte e con la produzione di documenti ritenuti rilevanti ai fini della decisione.
Dichiarata la chiusura della fase dibattimentale le parti (pubblico ministero, parte civile e difensori degli imputati), con rispettive requisitorie ed arringhe, hanno illustrato e formulato le conclusioni riportate in premessa e la Corte, riunitasi in Camera di Consiglio per deliberare, ha pronunciato la sentenza secondo dispositivo in calce.
Premette il collegio giudicante che nella presente rivisitazione storica in chiave giudiziaria del tragico evento per cui si procede, consumato nel 1474, un significato particolarmente pregnante assume la data dell'accaduto, ossia il 15 agosto (ben evidenziato nei capi di accusa), giorno in cui si celebra la ricorrenza dell'Assunzione, che, detto in sintesi, all'epoca del fatto, rappresentava nel territorio modicano la festa cristiana per antonomasia, caratterizzata (nel caso in esame "tristemente") da un tale furore partecipativo di fedeli da poter essere accostata ad eventi in cui delirio religioso e fanatismo esasperato, se infiammati, producono conseguenze inimmaginabili. A meglio inquadrare il contesto fattuale degli accadimenti giovano, poi, le cronache e le fonti, attestanti come ai siciliani, compresi i cittadini della Contea modicana, fosse instillato sin dalla fanciullezza l'odio ed il disprezzo verso gli Ebrei, fomentati da seguitissime prediche e sermoni (plauditi dai potenti, influenti e compiacenti apparati della gerarchia ecclesiastica), tradottisi nella specie in avversione della comunità ebraica radicata e confinata nel territorio (esattamente nel ghetto di e.da "Cartellone"); se, dunque, qualche pesante iniziativa della collettività cristiana nei confronti di quella ebraica doveva avvenire, essa non poteva essere pensata, come storici, studiosi ed addetti ai lavori concordano, che nel giorno della celebrazione del!'Assunzione, la festa religiosa più sentita dai fedeli dell'epoca, in cui per diversi profili, non tutti di natura religiosa, i freni inibitori delle masse contro gli Ebrei, se abilmente manovrati, tendevano ad allentarsi fino a sciogliersi del tutto.
Venendo ai fatti, può darsi per pacifico - siccome porta a ritenere il complesso delle risultanze storico-processuali acquisite - l'eccidio per mano cristiana, dettato da furia, esaltazione e radicalismo religiosi, di ben 360 Ebrei, molti dei quali scovati indiscriminatamente negli angoli delle piazze, delle strade e delle case della città di Modica (senza distinzione di età, sesso e posizione sociale), avvenuto massicciamente nella stessa giornata del 15 agosto 1474 (probabilmente protrattosi anche nei giorni a seguire).
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Ciò posto, a questa Corte è assegnato il compito di individuare ed evidenziare, se adeguatamente dimostrate all'esito del serrato dibattito processuale, precise responsabilità penali degli odierni imputati, nelle rispettive qualità, singole o concorrenti, nella causazione dell'evento di cui sopra, mosso, in base all'impostazione accusatoria, da condotta strutturalmente indirizzata a spingere i fedeli cattolici alla soppressione della controparte religiosa locale.
Nel contraddittorio dibattimentale si è accertato, in particolare, che il giorno dell' "Assunta" nella Chiesa di Santa Maria di Betlemme a Modica l'imputato Frate Giovanni da Pistoia tenne una predica alla quale furon? "invitati" (per non dire "obbligati") ad assistere i residenti
di fede ebraica de l,la comunità modicana; la celebrazione fu presenziata da una massa di
fedeli cristiano-cattolici particolarmente agguerriti (se è vera, in base alle testimonianze raccolte, l'introduzione e la tolleranza all'interno della Chiesa di forconi a tre punte e bastoni); la predica, funzionale alla conversione degli Ebrei al Cristianesimo, per essere più persuasiva, fu accompagnata da accanito rinfaccio delle storiche responsabilità di essi riguardo alla crocifissione di Gesù Cristo nonché dal rimprovero della pratica dell'usura e della tenuta di uno stile di vita non consono .
In dibattimento è, altresì, emerso che alcuni facinorosi, a predica in corso (o forse ali' inizio di essa), richiusero il portone principale di ingresso della Chiesa con spranghe di ferro.
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E' noto, poi, che Frate Giovanni da Pistoia, dell'Ordine dei Predicatori, novello Savonarola, nominato predicatore di Stato, autorizzato per decreto dal coimputato Viceré Lopez Ximenes de Urrea a far assistere alle sue prediche i Giudei di tutta la Sicilia, fosse particolarmente
zelante, ai limiti - verrebbe da dire - del fanatismo, nell'onorare la sua missione. I
In un contesto e clima come quelli evidenziati nelle premesse e nella narrativa che precede, I
bastò una minima scaramuccia o provocazione, come risulta dal testimoniale escusso, per innescare l'isteria collettiva che condusse al massacro.
La esposta ricostruzione fattuale, alla quale probabilmente difettano particolari o dettagli che, pur esaltati dall'organo dell'accusa nell'appassionata requisitoria, non sono stati trasfusi nel processo, è tuttavia sufficientemente indicativa - per quanto è chiamata a risolvere la Corte
- delle responsabilità di natura penale di Frate Giovanni da Pistoia.
Quest'ultimo era invero ben consapevole, alla luce delle fatte premesse, che predicare in Chiesa, con indiscussa autorevolezza, agli Ebrei la conversione al Cristianesimo nel giorno della festività dell'Assunta (della cui caratterizzazione per la comunità modicana si è già detto), rimproverando loro colpe storiche, stile di vita e pratiche illecite, al cospetto di una massa a dir poco delirante di fedeli cristiani che pendevano dalle sue labbra, già carichi di avversione verso gli Ebrei per cultura e costume dell'epoca, doveva suonare, pur nel mancante incitamento alla violenza, come un "aut-aut": o conversione subito o morte.
In tal senso, ed in rapporto al susseguirsi degli eventi, ritiene la Corte integrati gli elementi costituitivi, materiale e soggettivo (connotato da dolo specifico) del reato contestato sub capo
A) della rubrica nei confronti dell'imputato di che trattasi, bastando al fine la sola predica del
15 agosto 1474 ed i relativi contenuti (in difetto di prova di altri similari pubblici sermoni precedenti), senza che ne risulti vulnerato il principio di corrispondenza tra accusa e sentenza ai sensi dell'art. 521 c.p.p. (data l'ampiezza del diritto di difesa assicurato al prevenuto sul punto).
Non essendo emerse, come detto, prove in ordine a sermoni, prediche o discorsi dell'imputato nella piazza modicana dello stesso tenore, anteriori al 15 agosto 1474, il fatto sub capo B) della rubrica deve ritenersi assorbito· in quello sub capo A), trattandosi di condotta interamente ricadente in quest'ultimo, che, tuttavia, rispetto alla mera istigazione, presenta elementi specializzanti.
Alle stesse conclusioni in punto di affermazione della penale responsabilità non può addivenirsi con riferimento alla posizione degli altri imputati, dei religiosi in particolare Padre Pietro Arimondi e Padre Giuseppe Antinori e del Viceré Lopez Ximenes de Urrea, la cui condotta si confonde sfumatamente con la mera connivenza, di per sé priva di efficiente contributo causale nella realizzazione del reato; tali imputati debbono essere, pertanto, mandati assolti dal delitto ascritto in concorso con la formula per non avere commesso il fatto.
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Studi e minuziose ricerche hanno portato "a posteriori" ali 'attenzione dei contemporanei la probabilità che la strage degli Ebrei nella Contea di Modica sia stata frutto di una ben precisa programmazione, scientificamente organizzata nell'ambito di un disegno più generale, a cui potrebbero non essere estranei Padre Pietro Arimondi, Padre Giuseppe Antinori e il Viceré Lopez Ximes de Urrea, quali insigni rappresentanti del clero, da una parte, e dell'autorità
costituita, dall'altra parte, operanti in complicità, tale probabilità tuttavia non ha trovato
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sbocco, sul piano giudiziario, nell'odierna rivisitazione, in concrete e sufficienti prove
(nonostante l'impegno profuso dalla pubblica accusa). E' noto, difatti, il canone di giudizio da seguire nell'esercizio della giurisdizione penale, secondo cui il giudice deve condannare l'imputato solo se risultano raccolte prove sufficienti ad affermare la sua penale responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio e deve assolverlo in caso contrario; di tale ultima "regula iuris" deve farsi applicazione nel caso di specie nei riguardi degli imputati sopra citati; ciò non deve stupire o sorprendere ove si ponga mente a situazioni similari contemporanee di stragi ancora irrisolte in cui l'accertamento di tutte le reali responsabilità è ancora da venire nonostante il tempo trascorso ed i diversi processi celebrati.
Tanto premesso, rileva la Corte, avuto riguardo a Frate Giovanni da Pistoia per il quale è stata affermata la penale responsabilità, che la estrema gravità delle conseguenze della condotta induce a non concedere all'imputato circostanze attenuanti; vertendosi, poi, in ipotesi di delitto aggravato dall'evento per il quale è stabilita la sanzione del carcere a vita, l'imputato va condannato alla pena dell'ergastolo.
Seguono "ex lege" la condanna al pagamento delle spese processuali e l'applicazione delle pene accessorie della interdizione perpetua dai pubblici uffici e della interdizione legale.
Passando alle statuizioni civili, la condanna di frate Giovanni da Pistoia è da estendersi ai sensi del) 'art. 185 c.p. al risarcimento dei danni (non patrimoniali) in favore della parte civile
costituita, Carta Delle Giudecche di Sicil ia, rappresentata dal Presidente Baruc Triolo, soggetto giuridico titolare - quale organismo rappresentativo della comunità ebraica locale - dell'interesse tutelato dalla norma vio lata.
Per la liquidazione definitiva del danno le parti vanno rimesse davanti al giudic civile; in questa sede la Corte ritiene di condannare l'imputato al pagamento di una provvisionale - provvisoriamente esecutiva - di euro 2.000.000 ,00 per quella parte di danno di cui è da considerarsi raggiunta la prova.
L'imputato dovrà , altresì, rifondere alla suddetta parte civile costituita le spese processuali sostenute per il giudizio, liquidate, in base alla attività espletata dalla difes a, in complessivi euro 10.000,00 per compenso, oltre accessori.
P . Q . M .
visti gli artt. 533 - 535 c.p.p.;
dichiara Frate Giovanni da Pistoia colpevole del reato di cui al capo A) della rubrica, in esso assorbito il reato sub capo B), e lo condanna alla pena de ll'erg astolo , oltre al pagamento delle spese processua li .
Applica ali ' imputato le pene accessorie della interdizione perpetua dai pubblici uffici e della interdizione legale .
Visti gli artt. 538 e ss. c.p.p.;
condanna l'imputato a risarcire i danni alla parte civile costituita, Carta delle Giudecche di Sicilia , corrente in Catania , rimettendo le parti innanzi al giudice civile per la relativa Iiquidazione .
Assegna alla parte civile suddetta la provvisionale richiesta nell' entità di euro 2.000.000,00 ponendo la a carico dell' imputato .
Condanna , alt resì, quest'ultimo a rifondere alla stessa parte civile le spese processuali, che liquida in complessivi euro 10.000,00 per compenso , oltre accessori di legge.
Visto l' a rt. 530 c.p.p.;
assol ve il Viceré Lopez Ximenes de Urrea , Padre Pietro Arimondi e Padre Giuseppe Antinori dal reato di cui al capo A), in ess o assorbito il reato sub capo B), per non avere commesso il fatto.
Visto l' a rt. 544 c.p.p.;
indica in gg. 90 il tennine per il deposito della motivazione della sentenza.
Modica 28.1.2017 IL PRESIDENTE ESTENSORE
- dott.
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